Il Decreto Sicurezza (n. 113 del 4 ottobre 2018)

Il Decreto Sicurezza (n. 113 del 4 ottobre 2018)

Il Decreto Sicurezza (n. 113 del 4 ottobre 2018) convertito in legge il 1° dicembre 2018 (Legge n. 132, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281), in vigore dal 4 dicembre 2018, ha introdotto varie modifiche al Codice della Strada. Qui di seguito riassumiamo in estrema sintesi i principali aspetti innovativi della Legge.

1. OBIETTIVO DELLA LEGGE
La normativa sulla circolazione, in Italia, dei veicoli dotati di targa straniera, è stata recente oggetto di modifica da parte del legislatore. Nel Decreto Sicurezza, con la modifica degli articoli 93 e 132 comma 5 del Codice della Strada, sono state introdotte norme che mirano a punire tutte quelle persone che risiedono in Italia ma utilizzano un’auto con targa straniera per eludere il fisco.
2. IN PILLOLE…
2.1 Nuove formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 93 codice della strada).
È vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. In tal caso, le sanzioni previste in caso di violazione consistono nel pagamento di una somma da Euro 712,00 a Euro 2.848,00 e, qualora il veicolo non venga immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via entro 180 giorni, la conseguente confisca del veicolo.
QUANDO LA NUOVA LEGGE NON VALE?
Nel caso in cui, si tratti di:
– veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente (cioè la locazione temporanea di mezzi di trasporto, svolta professionalmente) da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva; oppure
– veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva; a bordo veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
In tal caso, la sanzione amministrativa in caso di violazione consiste nel pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.000,00. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui sopra (sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo*) entro il termine di 30 giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 del Codice della Strada, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui sopra (*) o, comunque, decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 94, comma 3 (pagamento di una somma da Euro 728,00 a Euro 3.636,00), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Inoltre, chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 345,00.

2.2 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri (articolo 132 del Codice della Strada)
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99 del Codice della Strada, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione della targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. La disposizione non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia e il mancato rispetto della norma comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 712,00 a Euro 2.848,00. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto al pubblico passaggio. Se entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.