Modificate le soglie per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle società di capitali di cui all’art. 2477 Cod. Civ.

Modificate le soglie per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle società di capitali di cui all’art. 2477 Cod. Civ.

In data 14 giugno 2019 è stata pubblicata la Legge 55/2019 (meglio nota come legge “Sblocca Cantieri”) che ha convertito il decreto legge 32/2019. La norma in questione ha modificato l’art. 2477 Cod. Civ., il quale era di recente stato modificato con l’entrata in vigore della riforma del Codice della Crisi di Impresa. In particolare, l’art. 2477 Cod. Civ. è stato modificato nella parte relativa alle soglie oltre le quali è necessaria la nomina di un organo di controllo. Dunque, oltre che nei casi in cui sussiste obbligo di redazione del bilancio consolidato e sussiste una situazione di controllo di altra società soggetta alla revisione legale dei conti, le società di capitali saranno altresì tenute alla nomina di un organo di controllo qualora siano stati superati per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Resta invariato il termine di adeguamento che era stato fissato dalla disciplina transitoria del Codice della Crisi di Impresa. Dunque le società che nei due esercizi precedenti (2017 e 2018) hanno superato le soglie da ultimo stabilite saranno quindi tenute a nominare l’organo di controllo e compiere le altre attività di adeguamento statutario entro il 16 dicembre 2019.